Consorzio per la tutela del nome
Bresaola della Valtellina

Indicazione Geografica Protetta

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STATUTO




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Art. 1) Costituzione e Denominazione

Il "Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina" è un Consorzio volontario costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.

Art. 2) Sede

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Sondrio, Via Trieste n. 66.

Art. 3) Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

Art. 4) Scopo del Consorzio


Il Consorzio opera, senza finalità di lucro ed in conformità alla L. 21.12.99, n. 526, con lo scopo di:
  1. tutelare la produzione e la commercializzazione della "Bresaola della Valtellina", sia in Italia che all'estero, estenderne la conoscenza, migliorarne il prestigio, propagandarne il consumo;
  2. promuovere, favorire, organizzare e partecipare ad iniziative di qualsiasi tipo intese a valorizzare la "Bresaola della Valtellina" ed informare il consumatore, ad accrescerne la rinomanza in Italia e all'estero, aderendo eventualmente ad organizzazioni ed assumendo partecipazioni in società aventi scopi analoghi o complementari ed il cui conseguimento sia comunque ritenuto utile alle finalità del Consorzio;
  3. collaborare, secondo le direttive del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela ed alla salvaguardia della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge. Tale attività è svolta ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio;
  4. avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
  5. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, in termini di sicurezza igienico- sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
  6. promuovere l'adozione di delibere relative agli accordi del sistema agroalimentare, secondo le modalità ed i contenuti di cui all'art. 11 del D.lgs 30 aprile 1998, n.173;
  7. collaborare con l'Ispettorato centrale repressione frodi (secondo quanto previsto dal Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche agricole e forestali) nell'espletamento dell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia dell'IGP, svolta prevalentemente alla commercializzazione e rivolta:
    • alla verifica che la produzione di Bresaola della Valtellina IGP risponda ai requisiti qualitativi previsti dal Disciplinare di produzione, depositato per il riconoscimento della "Indicazione Geografica Protetta" ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 ed adottato dalla Commissione con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/163 del 2 luglio 1996) e successive modifiche;
    • alla vigilanza sui prodotti similari che possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione IGP, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi;
    • alla verifica della rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati, sottoposta al controllo dell'Organismo autorizzato, e quella immessa sul mercato;
  8. impedire e reprimere abusi ed irregolarità riguardanti la Bresaola della Valtellina IGP a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio e di tutti i produttori della IGP medesima, promuovere azioni giudiziarie, in sede penale, civile ed amministrativa, costituendosi parte civile e parte attrice ed intervenendo in azioni giudiziarie.
Il Consorzio compie ogni altro atto e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto consortile.

Per il conseguimento dei fini come sopra precisato il Consorzio potrà fare ricorso a tutte le agevolazioni e le provvidenze previste dalle leggi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali a favore della promozione dei prodotti a denominazione tutelata e dell'attività consortile.

Art. 5) Consorziati


Hanno diritto di essere ammessi al Consorzio i seguenti soggetti della filiera della "Bresaola della Valtellina":
  1. allevatori di bovini destinati alla produzione della "Bresaola della Valtellina",
  2. macellatori di bovini la cui carne sia destinata alla produzione tutelata,
  3. imprese di lavorazione, di seguito definite più semplicemente produttori, che provvedono al complesso delle operazioni di salagione, insaccamento e stagionatura, e i cui stabilimenti di produzione siano localizzati nella zona tipica di produzione - individuata nell'insieme degli attuali confini della provincia di Sondrio,
  4. porzionatori e confezionatori, che provvedono alla porzionatura, all'affettamento ed al confezionamento del prodotto tutelato, e i cui stabilimenti siano localizzati nella zona tipica di produzione individuata nell'insieme degli attuali confini della provincia di Sondrio. I soggetti di cui sopra sono individuati in conformità al Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, n. 61414 del 12 aprile 2000.

Tutti i soggetti aderenti al Consorzio della "Bresaola della Valtellina", dovranno soddisfare i requisiti e le condizioni previste dal Disciplinare di produzione, dal Regolamento di Esecuzione e dalle disposizioni di legge in materia. Con riferimento al Regolamento di Esecuzione, esso acquista efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

 

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