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La qualifica di consorziato si perde nell'ipotesi di recesso, decadenza ed esclusione.
La perdita della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, né importa liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, decadenza ed esclusione.
Il consorziato che non rispetta la normativa, i disciplinari, i regolamenti e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e quelle previste dallo Statuto è passibile delle seguenti sanzioni:
In caso di esclusione restano comunque salvi gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio fino alla cessazione delle condizioni di consorziato.
Per consentire il funzionamento del Consorzio ed ai fini della realizzazione delle attività previste dall'art. 4 del presente Statuto, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei Consorziati contributi annuali ed eventuali contributi straordinari adeguatamente motivati.
La ripartizione dei contributi suddetti, sia annuali che straordinari, è determinata in conformità al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, n. 410 del 12 settembre 2000, secondo i seguenti principi:
Durante la vita del Consorzio non possono essere distribuiti ai consorziati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio.
Gli Organi del Consorzio sono costituiti da:
Tutte le cariche sociali, ad esclusione dei compensi al Collegio sindacale, sono a titolo gratuito.
I criteri di rappresentanza dei consorziati, appartenenti alle diverse categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, sono fissati nell'ambito degli organi sociali in conformità al Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.61414 del 12 aprile 2000.
In particolare:
Le percentuali minime e massime di cui al punto precedente si applicano nell'ipotesi di totale adesione al Consorzio di tutti i soggetti sottoposti al controllo dell'Organismo autorizzato.
Diversamente, le percentuali massime, per ciascuna categoria di cui ai punti 2, 3, 4, sono ridotte di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o ritenuta idonea attribuibile ai soggetti, appartenenti alla categoria medesima, sottoposti al controllo dell'Organismo autorizzato ma non aderenti al Consorzio.
I dati necessari al calcolo di tali quantità sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei dati forniti dall'Organismo di Controllo autorizzato, con riferimento all'anno precedente.