Consorzio per la tutela del nome
Bresaola della Valtellina

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STATUTO




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Art. 11) Recesso, Decadenza, Esclusione

La qualifica di consorziato si perde nell'ipotesi di recesso, decadenza ed esclusione.
La perdita della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, né importa liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, decadenza ed esclusione.

  1. E' ammesso il recesso al termine di ogni biennio di appartenenza al Consorzio con preavviso, da darsi almeno sei mesi prima della scadenza del biennio, con lettera raccomandata A.R. diretta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
  2. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consorziato:
    • che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5;
    • che abbia cessato l'attività produttiva della "Bresaola della Valtellina";
    • che sia stato dichiarato fallito.
    Il Consorziato receduto o decaduto è tenuto a corrispondere le quote e i contributi maturati fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il recesso è intervenuto ovvero in cui la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti.
  3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio del consorziato:
    • che non abbia provveduto alla corresponsione dei contributi previsti dall'art. 9;
    • che abbia posto in essere infrazioni al Disciplinare di produzione, al relativo Regolamento di esecuzione, allo Statuto o altri atti, idonei ad arrecare nocumento al Consorzio o contrastanti con gli scopi di esso.
    Il Consorziato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale. Il Consorziato escluso dovrà risarcire eventuali danni accertati.

Art. 12) Sanzioni

Il consorziato che non rispetta la normativa, i disciplinari, i regolamenti e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e quelle previste dallo Statuto è passibile delle seguenti sanzioni:

  1. ammonizione;
  2. diffida;
  3. esclusione dal Consorzio.

In caso di esclusione restano comunque salvi gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio fino alla cessazione delle condizioni di consorziato.

Art. 13) Contributi consortili

Per consentire il funzionamento del Consorzio ed ai fini della realizzazione delle attività previste dall'art. 4 del presente Statuto, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei Consorziati contributi annuali ed eventuali contributi straordinari adeguatamente motivati.
La ripartizione dei contributi suddetti, sia annuali che straordinari, è determinata in conformità al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, n. 410 del 12 settembre 2000, secondo i seguenti principi:

  • la quota da porre a carico delle categorie individuate ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 5 del presente Statuto, non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima, determinata secondo l'art. 15 del presente Statuto;
  • la quota da porre a carico della categoria individuata al punto 3 dell'art. 5 del presente Statuto, è conteggiata su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio;
  • nell'ambito della quota attribuita ad ogni categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata e ritenuta idonea dall'Organismo di controllo.

Durante la vita del Consorzio non possono essere distribuiti ai consorziati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio.

Art. 14) Organi consortili

Gli Organi del Consorzio sono costituiti da:

  • Assemblea dei consorziati;
  • Consiglio di Amministrazione;
  • Presidente;
  • Collegio sindacale;
  • Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali, ad esclusione dei compensi al Collegio sindacale, sono a titolo gratuito.

Art. 15) Rappresentanza negli Organi consortili

I criteri di rappresentanza dei consorziati, appartenenti alle diverse categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, sono fissati nell'ambito degli organi sociali in conformità al Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.61414 del 12 aprile 2000.
In particolare:

  1. ai produttori compete una percentuale minima di rappresentatività pari al 66,1%;
  2. agli allevatori, compete una percentuale massima di rappresentatività pari all'11,3%;
  3. ai macellatori, compete una percentuale massima di rappresentatività pari all'11,3%;
  4. ai confezionatori compete una percentuale massima di rappresentatività pari all'11,3%.

Le percentuali minime e massime di cui al punto precedente si applicano nell'ipotesi di totale adesione al Consorzio di tutti i soggetti sottoposti al controllo dell'Organismo autorizzato.
Diversamente, le percentuali massime, per ciascuna categoria di cui ai punti 2, 3, 4, sono ridotte di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o ritenuta idonea attribuibile ai soggetti, appartenenti alla categoria medesima, sottoposti al controllo dell'Organismo autorizzato ma non aderenti al Consorzio.
I dati necessari al calcolo di tali quantità sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei dati forniti dall'Organismo di Controllo autorizzato, con riferimento all'anno precedente.

 

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