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L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di carica ed a parità di tale titolo, dal più anziano di età.
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dallo stesso nominato.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i consorziati.
I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria e ciascun consorziato non può esprimere nel proprio voto:
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni decorrenti dalla nomina del Presidente e possono essere rieletti.
Nell'eventualità di rinuncia, decadenza o cessazione dell'attività di uno o più Consiglieri subentreranno, in ordine di voto, i non eletti. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Nel caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade tutto il Consiglio e si procederà a nuove elezioni.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, salve le attribuzioni proprie dell'Assemblea.
Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:
A cura del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuto il Libro delle Adunanze del Consiglio medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di un Segretario di propria nomina scelto anche tra i non consorziati a cui compete l'esecuzione delle delibere degli Organi consortili e l'espletamento delle attribuzioni affidategli.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere riunito almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando viene fatta richiesta da almeno due Consiglieri e dal Collegio sindacale.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
La convocazione deve farsi mediante avviso inviato anche via fax o posta elettronica spedito a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza potrà procedersi anche a convocazione telegrafica o via fax o posta elettronica con preavviso di almeno 48 ore.